Valutazione dell’errore sulla norma tributaria: necessaria una domanda del contribuente

Al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione per obiettiva incertezza normativa, serve la tempestiva domanda del contribuente, non essendo questione rilevabile d’ufficio

Valutazione dell’errore sulla norma tributaria: necessaria una domanda del contribuente

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiararne l’inapplicabilità per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa norma, presuppone una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 3466 del 17 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito di avviso di accertamento per IVA notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una società.
Riflettori puntati sulla ipotetica esistenza di una causa di non punibilità a fronte di una incertezza normativa.
In tema di sanzioni amministrative tributarie vi è un contrasto circa la necessità o meno di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere di disapplicazione del giudice per l’obiettiva incertezza normativa.
Per i giudici di Cassazione il nodo può essere sciolto: al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione per obiettiva incertezza normativa serve la tempestiva domanda del contribuente, non essendo questione rilevabile d’ufficio.
Così, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle Corti di giustizia tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce deve ritenersi sussistente quando la specifica disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente, né, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto.

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