‘SMS’ tra von der Leyen e amministratore delegato di ‘Pfizer’: legittima la richiesta della giornalista per avere accesso ai messaggi

Smentita la decisione con cui la Commissione Europea aveva negato la possibilità di concedere alla giornalista l’accesso agli ‘SMS’

‘SMS’ tra von der Leyen e amministratore delegato di ‘Pfizer’: legittima la richiesta della giornalista per avere accesso ai messaggi

Accesso ai documenti: clamoroso pronunciamento (sentenza del 14 maggio 2025 del Tribunale dell’Unione Europea) che annulla la decisione con cui la Commissione Europea ha nega ad una giornalista del ‘New York Times’ l’accesso ai messaggi di testo scambiati tra la presidente von der Leyen e l’amministratore delegato di ‘Pfizer’. Con una domanda fondata sul regolamento relativo all’accesso ai documenti , Matina Stevi, giornalista del quotidiano ‘The New York Times’, ha chiesto alla Commissione Europea di dare accesso a tutti i messaggi di testo (SMS) scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, tra il 1° gennaio 2021 e l’11 maggio 2022. La Commissione Europea ha respinto tale domanda affermando di non essere in possesso dei documenti oggetto della domanda. Le obiezioni sollevate dalla Stevi e dal ‘New York Times’ sono state accolte dal Tribunale dell’Unione Europea, che ha perciò annullato la decisione della Commissione Europea. I giudici ricordano che il regolamento relativo all’accesso ai documenti mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni. In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero quindi essere accessibili al pubblico. Tuttavia, quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Detta presunzione può però essere superata sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente. Nel caso specifico, il Tribunale osserva che le risposte fornite dalla Commissione Europea nel corso dell’intero procedimento in merito ai messaggi di testo richiesti si basano o su ipotesi oppure su informazioni mutevoli o imprecise. Per contro, la giornalista e il ‘New York Times’ hanno presentato elementi pertinenti e concordanti che descrivono l’esistenza di scambi, in particolare sotto forma di messaggi di testo, tra la presidente della Commissione Europea e l’amministratore delegato di ‘Pfizer’ nell’ambito dell’acquisto, da parte della Commissione, di vaccini presso tale società durante la pandemia di COVID-19. Così, giornalista e testata sono riusciti a superare la presunzione di inesistenza e di non possesso dei documenti richiesti. In una situazione del genere, la Commissione Europea non può, spiegano i giudici, limitarsi ad affermare di non essere in possesso dei documenti richiesti, ma deve fornire spiegazioni credibili che consentano al pubblico e al Tribunale di comprendere perché tali documenti siano irreperibili. Invece, la Commissione Europea non ha spiegato in dettaglio quale tipo di ricerche avrebbe effettuato per trovare tali documenti, né l’identità dei luoghi in cui esse si sarebbero svolte. Pertanto, essa non ha fornito spiegazioni plausibili per giustificare il non possesso dei documenti richiesti. Inoltre, la Commissione Europea non ha sufficientemente chiarito se i messaggi di testo richiesti fossero stati eliminati e, in tal caso, se l’eliminazione fosse stata effettuata volontariamente o automaticamente o se il telefono cellulare della presidente fosse stato nel frattempo sostituito. Infine, la Commissione Europea non ha neppure spiegato in modo plausibile perché essa avrebbe ritenuto che i messaggi di testo scambiati nell’ambito dell’acquisto di vaccini contro il COVID-19 non contenessero informazioni sostanziali di cui dovesse essere garantita la conservazione o che richiedessero un monitoraggio.

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