Contratto di investimento fuori sede: niente diritto di recesso se si tratta di una più complessa operazione economica

Fondamentale che si possano escludere il cosiddetto ‘effetto sorpresa’ e i connessi rischi di assumere una decisione non adeguatamente meditata

Contratto di investimento fuori sede: niente diritto di recesso se si tratta di una più complessa operazione economica

Il diritto di recesso previsto per i contratti di investimento stipulati fuori sede trova applicazione solo quando ricorra la stessa esigenza di tutela dell’investitore che costituisce la ratio della norma, esigenza che può considerarsi non concreta quando l’investimento rientri in una più complessa operazione economica che consenta di escludere il cosiddetto ‘effetto sorpresa’ e i connessi rischi di assumere una decisione non adeguatamente meditata. Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 2611 del 4 febbraio 2025 della Cassazione), chiamati a valutare la presunta nullità di un ‘contratto quadro’ per l’operatività in strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute e di un successivo contratto ‘interest rate swap tasso certo’, sottoscritti da una banca e una ‘s.n.c.’, nullità legata alla omessa previsione del diritto di recesso in favore dell’investitore in contratti stipulati fuori sede. Per meglio inquadrare la questione, i giudici precisano che il diritto di recesso accordato all’investitore e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d’investimento diverso, ivi compresa l’esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela. La circostanza che l’operazione di investimento si sia perfezionata al di fuori della sede dell’intermediario rende necessaria una speciale tutela per l’investitore al dettaglio, poiché è logico presumere che in simili casi l’investimento non sia conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore che, a tale scopo, si sia recato presso la sede dell’intermediario, ma costituisca, invece, il frutto di una sollecitazione proveniente da promotori della cui opera l’intermediario si avvale, sollecitazione che per ciò stesso potrebbe aver colto l’investitore impreparato e averlo indotto ad una scelta negoziale non sufficientemente meditata. Pertanto, il diritto di recesso accordato all’investitore e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio di investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela. Ragionando in questa ottica, quindi, è necessario accertare nel merito la sussistenza in concreto, secondo quanto allegato dall’intermediaria, dell’esigenza di tutela dell’investitore dal cosiddetto ‘effetto sorpresa’ con i connessi rischi di assumere una decisione non adeguatamente meditata. Anche tenendo presente che, in questa vicenda, la conclusione del contratto ‘interest rate swap’ rientrava in una più complessa operazione economica, con funzione di copertura, essendo volto a minimizzare il rischio finanziario legato alla precedente stipula di un contratto di leasing del valore di 4milioni di euro a tasso variabile, dopo due mesi di trattativa, circostanza che potrebbe consentire di ritenere escluso quell’’effetto sorpresa’ costituente la ragion d’essere del diritto di recesso a favore dell’investitore previsto dal legislatore, con conseguente nullità del contratto – ove il diritto di recesso sia omesso – per inadempimento agli obblighi informativi, nel caso di stipulazione fuori sede.

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