Residenza salva anche se temporaneamente si dimora in un altro Comune o all’estero

Ritenuto illegittimo, nel caso specifico, il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità adottato nei confronti di una donna iraniana

Residenza salva anche se temporaneamente si dimora in un altro Comune o all’estero

Per persone residenti si debbono intendere quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune. Perciò, non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 15 aprile 2025 del Tribunale di Roma), chiamati a prendere in esame la vicenda relativa ad una donna iraniana che, presentata nell’aprile 2023 domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione del considerevole periodo di tempo trascorso in Italia, ha visto respinta automaticamente dal sistema l’istanza a causa di un provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, emesso nei suoi confronti nell’aprile 2016. A seguito di un accesso agli atti, la donna ha appurato di essere stata cancellata dai registri dell’anagrafe della popolazione residente, per un periodo compreso tra marzo 2016 e febbraio 2017, e ha osservato che tale ‘buco anagrafico’ è stato dovuto ad un mero ritardo nella comunicazione del cambio di residenza effettuato nel 2014. A fronte di questo dato, è legittima, secondo la donna, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, anche tenendo presente la sua effettiva residenza sul territorio italiano, certificata da documentazione inerente all’attività di formazione e lavorativa svolta durante il contestato periodo. Analizzando la vicenda, i giudici osservano che la donna ha dimostrato di soggiornare regolarmente sul territorio italiano dal 2007 e poi ha provato di aver risieduto a partire dall’anno 2007 ad un indirizzo e di essersi trasferita nel 2014 ad un altro indirizzo, ma sempre nello stesso Comune. Tuttavia, tale trasferimento di abitazione è stato registrato solamente nel 2016. E quanto al periodo marzo 2016-febbraio 2017, durante il quale secondo l’amministrazione la donna sarebbe rimasta irreperibile, in realtà ella ha provato di aver mantenuto la propria dimora abituale nel Comune, come dimostrato anche da attestati di frequenza di alcuni corsi professionali e da ‘buste paga’ relative agli anni 2016 e 2017, relative all’attività per cui si era precedentemente formata, svolta presso l’azienda familiare costituita dai propri genitori nel 2013 e sita sempre nel Comune. Alla luce di tale documentazione, può quindi ragionevolmente ritenersi che la donna abbia mantenuto la propria dimora abituale nel Comune, e deve considerarsi quindi accertata la permanenza nel territorio italiano e la continuità della sua residenza nel Comune, anche nel periodo in cui ne è stata disposta la cancellazione dai registri anagrafici, sanciscono i giudici. Pertanto, ora il Ministero dell’Interno dovrà, tramite il sindaco del Comune quale Ufficiale di Governo, provvedere al ripristino dell’iscrizione anagrafica della donna nel registro dell’anagrafica del comune per il periodo compreso tra marzo 2016 e febbraio 2017.

news più recenti

Mostra di più...