Possibile vietare specifiche esenzioni fiscali
Fondamentale però, nell’ottica del diritto dell’Unione Europea, appurare che le esenzioni fiscali si tramutino in un aiuto di Stato

Possibile, alla luce del diritto dell’Unione Europea, vietare specifiche esenzioni fiscali. Fondamentale però appurare che esse si tramutino in un aiuto di Stato. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 29 aprile 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali hanno preso in esame il contenzioso sorto in Polonia e relativo alla mancata concessione ad un’impresa della esenzione dall’imposta sui beni immobili – esenzione prevista qualora sul terreno sia presente un’infrastruttura ferroviaria messa a disposizione di vettori ferroviari – per il motivo che la sua concessione violerebbe il diritto dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Per i giudici comunitari un’esenzione generale e astratta, come quella prevista dalla legge polacca, non costituisce, in linea di principio, un aiuto di Stato, in quanto non conferisce un vantaggio selettivo. Tale esenzione non sembra, difatti, legata alle caratteristiche specifiche delle imprese beneficiarie o delle loro attività e non pare far parte di un sistema manifestamente discriminatorio. Al contrario, basata su un criterio neutro, essa si applica a vari soggetti, tra cui imprese di dimensioni e settori diversi nonché entità non economiche. Inoltre, essa persegue un duplice obiettivo: di bilancio e ambientale. Caso per caso, però, è il giudice nazionale a dovere valutare se il regime di esenzione costituisca o meno un aiuto di Stato. Analizzando lo specifico contenzioso, i giudici europei partono dall’ipotesi che il regime giuridico dell’imposta sui beni immobili, quale previsto dalla legge polacca, rappresenti il regime fiscale normale, rispetto al quale va valutata l’eventuale selettività dell’esenzione. Tale regime si applica a tutti i proprietari o detentori di beni immobili e definisce gli elementi costitutivi dell’imposta sui beni immobili, compresa l’esenzione. Orbene, un’esenzione generale e astratta relativa a un’imposta diretta, come l’esenzione stabilita dalla legge polacca, non può, in linea di principio, essere considerata un aiuto di Stato. Infatti, dal momento che si presume che essa sia inerente al regime fiscale normale, essa non conferisce, di regola, un vantaggio selettivo. Tuttavia, esistono due situazioni in cui un’esenzione del genere potrebbe essere selettiva. Da un lato, nel caso in cui tale esenzione faccia parte di un regime fiscale configurato secondo parametri manifestamente discriminatori. Dall’altro lato, quando le condizioni fissate dalla normativa pertinente per beneficiare di tale esenzione si riferiscano a una o più caratteristiche specifiche delle imprese beneficiarie, caratteristiche che siano inscindibilmente connesse alla natura di tali imprese o a quella delle loro attività, di modo che dette imprese formino una categoria omogenea. Nel caso polacco, però, l’esenzione è concessa ai contribuenti a condizione che essi possiedano, in particolare, un terreno facente parte dell’infrastruttura ferroviaria, la quale sia messa a disposizione dei vettori ferroviari. Tale condizione non sembra essere collegata, né in diritto né in fatto, a caratteristiche specifiche delle imprese che beneficiano di tale esenzione. Essa non risulta nemmeno far parte di un regime fiscale configurato secondo parametri manifestamente discriminatori. Pertanto, tale esenzione sembra poter essere ottenuta da un gruppo eterogeneo di beneficiari, comprendente operatori non economici e imprese di dimensioni e settori di attività molto diversi. Il fatto che solo le imprese che soddisfano le condizioni di un’esenzione possano beneficiarne non è sufficiente, di per sé, a considerarla selettiva. Inoltre, l’esenzione persegue un obiettivo non solo di bilancio, ma anche ambientale, incentivando a ripristinare le ferrovie dismesse e a utilizzare questo tipo di trasporto. In generale, poi, nell’ambito della sua autonomia fiscale, uno Stato può legittimamente perseguire, attraverso la fiscalità diretta, oltre a un obiettivo di puro bilancio, uno o vari altri obiettivi che, se del caso, costituiscono congiuntamente l’obiettivo del pertinente quadro di riferimento. Se poi un giudice nazionale ritenesse che l’esenzione prevista dalla legge polacca conferisca un vantaggio selettivo, occorrerebbe poi esaminare se, in considerazione delle sue caratteristiche generali, essa falsi o minacci di falsare la concorrenza. Su questo punto, i giudici europei osservano che il fatto di sgravare un’impresa dai costi che essa avrebbe normalmente dovuto sostenere, in un settore economico che sia stato oggetto di liberalizzazione a livello dell’Unione Europea, falsa, in linea di principio, le condizioni di concorrenza.