Possibile prevedere un’equa remunerazione per gli editori di giornali che concedono ai prestatori di servizi online l’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni

Prive di fondamento, secondo i giudici europei, le obiezioni sollevate da ‘Meta’ a fronte di quanto previsto da una normativa italiana

Possibile prevedere un’equa remunerazione per gli editori di giornali che concedono ai prestatori di servizi online l’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni

Possibile per gli Stati membri dell’Unione Europea prevedere che gli editori di giornali abbiano diritto a un’equa remunerazione quando concedono ai prestatori di servizi online l’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 12 maggio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce del contenzioso sorto in Italia a seguito di un ricorso proposto da ‘Meta’ contro una decisione dell’‘Autorità per le garanzie nelle comunicazioni’.
Secondo ‘Meta’, la normativa italiana che istituisce un regime volto a garantire un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico viola il quadro europeo relativo ai diritti degli editori nel mercato unico digitale.
Per i giudici europei, invece, il diritto a un’equa remunerazione per gli editori è compatibile con il diritto dell’Unione Europea, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione all’utilizzo online delle loro pubblicazioni. Gli editori devono, inoltre, poter rifiutare tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito. Peraltro, non può essere richiesto alcun pagamento ai prestatori che non utilizzano tali pubblicazioni.
Gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante tale periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione, pur limitando la libertà d’impresa, appaiono giustificati, in quanto contribuiscono agli obiettivi del diritto dell’Unione Europea di garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore e di consentire agli editori di recuperare i propri investimenti.
Secondo i giudici europei, siffatti obblighi, che rafforzano la tutela degli editori, consentono di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d’impresa, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall’altro.
Come evidente a tutti, l’evoluzione delle tecnologie digitali ha profondamente mutato il settore dei media, e in particolare quello della stampa scritta, di fronte ai cambiamenti delle abitudini degli utenti, allo sviluppo dei servizi di riviste giornalistiche online e alla concorrenza dei nuovi canali digitali. Tali trasformazioni hanno comportato un drastico calo dei proventi degli editori, mettendo a repentaglio il loro modello economico e il loro ruolo essenziale nelle società democratiche. Per porvi rimedio sono state avviate diverse iniziative legislative, tra cui la direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. Tale direttiva introduce un diritto connesso specifico a favore degli editori di giornali per gli utilizzi online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, consentendo loro in particolare di autorizzare o vietare tali utilizzi.
Il legislatore italiano ha recepito detta direttiva prevedendo a favore degli editori il diritto a un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni, nonché un regime volto a garantire tale remunerazione. Pertanto, la normativa italiana impone ai prestatori di servizi di negoziare una tale remunerazione con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca durante tali trattative, e di fornire i dati necessari per il suo calcolo. Essa affida inoltre all’‘Autorità per le garanzie nelle comunicazioni’ il compito di stabilirne i criteri, di determinarla in caso di disaccordo e di garantire il rispetto dell’obbligo di informazione a carico dei prestatori, anche mediante sanzioni.
Nel 2023 l’AGCOM, sul fondamento di tale normativa nazionale, ha definito i criteri che consentono di determinare un’equa remunerazione per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.
Uno di tali prestatori, ‘Meta Platforms Ireland’, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio diretto all’annullamento di tale decisione.
‘Meta’ ha contestato la compatibilità di tale decisione e della normativa italiana con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con la direttiva e con la libertà d’impresa garantita dalla ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea.
Il giudice italiano ha quindi adito la Corte di giustizia europea al fine di verificare la compatibilità del quadro giuridico nazionale con il diritto dell’Unione Europea.
I giudici europei constatano che la direttiva mira a conferire agli editori diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico, lasciando tuttavia agli Stati membri un margine di discrezionalità per garantirne l’attuazione. In tale contesto, il diritto degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico a un’equa remunerazione è ammissibile, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione concessa ai prestatori di riprodurre dette pubblicazioni o di metterle a disposizione del pubblico e che gli editori possano rifiutare di concedere tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito. Inoltre, non può essere imposto alcun pagamento ai prestatori qualora essi non utilizzino tali pubblicazioni.
Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa italiana rispetti tali condizioni.
Gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante tale periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione sono anch’essi ammissibili, in quanto possono garantire l’equità di tali trattative e contribuiscono pertanto all’obiettivo di protezione degli editori. Infatti, solo i prestatori dispongono delle informazioni che consentono di valutare il valore economico dell’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, come i ricavi generati o attesi da tale utilizzo. Così, gli editori si trovano in una posizione negoziale debole rispetto a tali prestatori per quanto riguarda la determinazione di un’equa remunerazione. Inoltre, l’obbligo di astenersi dal limitare la visibilità delle pubblicazioni durante le trattative consente di evitare che sia esercitata una pressione su detti editori o, ancora, che venga dissimulato il valore economico rappresentato dall’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico. Analogamente, le prerogative attribuite all’‘AGCOM’ dalla normativa italiana sono ammissibili, in quanto mirano a garantire l’effettiva attuazione dei diritti riconosciuti agli editori.
Infine, i giudici europei constatano che, certamente, tali obblighi, accompagnati dal potere sanzionatorio dell’‘AGCOM’, costituiscono una restrizione alla libertà d’impresa dei prestatori, ma constatano tuttavia che, fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, tale restrizione appare giustificata e proporzionata rispetto agli obiettivi del diritto dell’Unione Europea di garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore e di consentire agli editori di recuperare gli investimenti necessari alla produzione delle loro pubblicazioni.
In particolare, i giudici europei osservano che l’imposizione di simili obblighi ai prestatori consente di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d’impresa, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall’altro.

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