Pioggia e manto stradale scivoloso: nessuna colpa del Comune per la caduta del cittadino
Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dalla vittima del capitombolo. Ciò perché l’episodio è, secondo i giudici, addebitabile ad una condotta imprudente

Pioggia e conseguente minore aderenza sul manto stradale sono elementi di cui deve tenere conto il privato cittadino nel corso della propria passeggiata in città. Se questi rilevanti dettagli vengono invece da lui trascurati, allora non può pretendere, sanciscono i giudici (ordinanza numero 2149 del 30 gennaio 2025 della Cassazione), alcun risarcimento dall’ente locale per il capitombolo subito. Decisiva l’analisi dell’episodio, risalente ad oltre diciotto anni fa e verificatosi a Messina, e dei luoghi. Proprio alla luce di tali dati, difatti, i giudici annotano che lo stato dei luoghi non ha potuto avere alcuna incidenza causale sull’evento, imputabile esclusivamente a fatti riconducibili alla condotta della vittima della caduta, la quale o non ha prestato la dovuta attenzione ai normali effetti della pioggia sul manto stradale in termini di minore fisiologica aderenza o ha perso l’equilibrio per altre cause che in alcun modo possono essere ricondotte allo stato di manutenzione del manto stradale, che, viene precisato, non presenta dislivelli apprezzabili ma soltanto piccole fessurazioni che non pregiudicano la stabilità dell’appoggio. In sostanza, la condotta tenuta dalla persona danneggiata, condotta inadeguata rispetto allo stato dei luoghi (ossia alle condizioni bagnate del manto stradale), ha rappresentato il fattore causale esclusivo del sinistro, tale da elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita e da esimere da responsabilità il custode, ossia il Comune di Messina. Respinta, di conseguenza, l’istanza risarcitoria avanzata nei confronti dell’ente locale dalla persona che, nell’attraversare a piedi e sulle strisce pedonali, era caduta rovinosamente sull’asfalto, riportando lesioni personali. Corretto il richiamo al principio secondo cui la responsabilità fondata sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l’evento) o dalla dimostrazione di un fatto del soggetto danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell’evento. Più specificamente, il comportamento del soggetto danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.