Modifica del cognome del figlio: parola al giudice se i genitori sono in disaccordo

Necessario apprezzare il concreto interesse del minore alla presentazione della domanda e adottare perciò la soluzione più idonea

Modifica del cognome del figlio: parola al giudice se i genitori sono in disaccordo

A fronte di un disaccordo tra i genitori in merito alla iniziativa volta a conseguire la modifica del cognome del figlio minorenne, la questione deve essere sottoposta al giudice ordinario affinché possa apprezzare il concreto interesse del minore alla presentazione della domanda e adottare perciò la soluzione più idonea e infine, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzare il genitore ritenuto più adeguato ad assumere l’iniziativa e a presentare, quale rappresentante del minore, la domanda al Prefetto di modifica del cognome del figlio, nonostante l’opposizione dell’altro genitore. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 8369 del 28 marzo 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame una delicata controversia originata dalla diversità di vedute tra due genitori in merito all’ampliamento del cognome del figlio. Per inquadrare la questione, è doveroso riassumere le tappe principali della storia: il minore, nato circa dieci anni fa in costanza di matrimonio, assunse il cognome paterno, alla luce della previsione normativa all’epoca vigente, secondo cui, a fronte del riconoscimento effettuato da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome paterno; successivamente è arrivata la richiesta della madre di modificare il cognome attribuito al bambino e di autorizzare l’aggiunta del proprio cognome; tale richiesta non ha raccolto il consenso paterno, e ciò ha portato ad un netto disaccordo tra i due genitori. Chiaro, secondo i giudici, il quadro normativo. Il nome costituisce il principale mezzo di identificazione della persona ed è pertanto un elemento essenziale dell’identità personale dell’individuo tutelata dalla Costituzione. Il diritto al nome è espressamente riconosciuto dalla Costituzione: si tratta di un diritto dotato di copertura costituzionale e rappresenta un diritto fondamentale della persona umana, è un diritto assoluto e imprescrittibile. Come diritto fondamentale e personalissimo, al fine della sua tutela è legittimato il titolare. Il Codice Civile manifesta un favor alla certezza e stabilità del nome laddove afferma che cambiamenti, aggiunte o rettifiche sono ammessi solo nei casi e con le formalità indicati dalla legge. Difatti, la disciplina della modifica del cognome stabilisce che: la richiesta del cambio o dell’aggiunta di un cognome è personale; deve essere rivolta al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello dove si trova l’atto di nascita a cui si riferisce la richiesta; deve contenere l’esplicitazione delle ragioni della richiesta, alcune elencate in via esemplificativa nella disposizione normativa (ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale); deve precisare la modifica richiesta; l’utilizzo di cognomi storici o appartenenti a famiglie illustri non è consentito ove possa indurre errori circa l’appartenenza a dette famiglie. Poi, nel caso in cui la modifica del cognome riguardi il figlio minorenne, spetta ai genitori congiuntamente o a colui che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale rappresentare il figlio, in quanto la domanda di modifica del cognome rientra nella nozione di atti civili. Va aggiunto che l’atto, che attiene all’esercizio di un diritto fondamentale, sicuramente non rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, che possono essere compiuti disgiuntamente dai genitori, ed è qualificabile come questione di particolare importanza. A ciò consegue che, in caso di contrasto o di disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale in merito all’iniziativa volta a conseguire la modifica del cognome del figlio minorenne, ciascun genitore può ricorrere al giudice ordinario senza formalità indicando i provvedimenti che ritiene più idonei ed il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata.

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