Lesioni post sinistro stradale: come valutare le ripercussioni morali
Per i giudici, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più è logico presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore
Il danno morale, inteso come sofferenza interiore, mantiene una propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico e – ove accertato all’esito di valutazione da operare in concreto – va liquidato in aggiunta a quest’ultimo, anche sulla base di criteri tabellari.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 1492 del 22 gennaio 2026 della Cassazione) per ridare vigore alla richiesta di risarcimento avanzata da un uomo coinvolto in un incidente stradale verificatosi nella Capitale.
Riflettori puntati, in particolare, sul quantum fissato dai giudici di merito, cioè oltre 86mila euro, come ristoro del danno non patrimoniale, sommando oltre 76mila euro per danno biologico da invalidità permanente, 7mila euro per danno biologico da invalidità temporanea (totale per quaranta giorni e parziale, al 50 per cento, per altri cinquanta giorni), 500 euro per danno estetico e 2mila e 500 euro per danno morale, voci, queste ultime, riconosciute in un’ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale.
In sostanza, a fronte di una invalidità permanente del 28 per cento in soggetto quarantaseienne, è stato riconosciuto un danno biologico di poco superiore agli 83mila euro, cui sono stati aggiunti 500 euro per danno estetico e 2mila e 500 euro a titolo di danno morale.
La linea seguita dai giudici di merito, e contestata dalla persona danneggiata, è ‘censurata’ dai magistrati di Cassazione, per i quali è fondamentale partire dal principio secondo cui il danno morale, inteso come sofferenza interiore, mantiene una propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
Evidente, numeri alla mano, l’errore, poiché l’importo di 2mila e 500 euro liquidato per danno morale rappresenta, osservano i giudici di Cassazione, la percentuale del 3 per cento circa di quanto liquidato a titolo di danno biologico, ossia dell’aspetto dinamico-relazionale del danno derivante dalla lesione del diritto alla salute.
Su questo fronte, invece, va tenuto presente che se è vero che, nel caso del danno non patrimoniale da lesione di diritti della persona costituzionalmente protetti, quel che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza, da allegare e provare da parte del danneggiato, è anche vero che tale prova ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, al quale fine ben può e deve svolgere ruolo non obliterabile anche la gravità delle lesioni, quale elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l’eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, chiariscono i giudici di Cassazione.
In tal senso, ferme l’ontologica autonomia del danno morale dal danno biologico e l’esigenza di evitare non consentiti automatismi, risponde ad una comunemente riconosciuta massima di esperienza la corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.
Secondo le cosiddette ‘tabelle di Roma’, invero, la componente morale del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute viene liquidata in base a fasce di oscillazione che consentono di attribuire un aumento dell’importo del 12,5 per cento per il danno morale per invalidità fino al 10 per cento e del 20 per cento per invalidità comprese dall’11 per cento al 20 per cento ed un aumento pari al 5 per cento per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21 per cento maggiorabile o diminuibile fino al 50 per cento in funzione delle condizioni del caso. Per invalidità comprese tra il 21 per cento e il 30 per cento, le ‘tabelle di Roma’ prevedevano nel 2019 una liquidazione del danno morale nella percentuale del 25 per cento, con una fascia di oscillazione in riduzione o in aumento dal 12,5 per cento al 37,5 per cento.
Ebbene, una volta che il giudice di merito abbia scelto di applicare le tabelle di un determinato ufficio giudiziario, queste ultime, pur non avendo natura normativa, integrano il parametro di equità e impongono una motivazione coerente con la loro struttura interna, specie ove si intenda discostarsi in misura apprezzabile dalle fasce standard ivi indicate.
Invece, nella vicenda in esame, i giudici di merito si sono formalmente richiamati alle tabelle romane ma hanno liquidato il danno morale in misura esorbitantemente inferiore al minimo range indicato dalle stesse tabelle per la fascia di riferimento, senza fornire alcuna specifica giustificazione di tale compressione.
Evidente, quindi, l’erronea applicazione del criterio tabellare prescelto, con conseguente lesione dei diritti del soggetto danneggiato.