Infezioni nosocomiali: la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva

Sul paziente grava l’onere della prova presuntiva della contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero. Alla struttura tocca provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive, e di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico

Infezioni nosocomiali: la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva

In materia di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero, spetterà alla struttura provare: di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 10758 del 23 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’azione con cui una donna ha citato in giudizio una casa di cura addebitandole piena responsabilità per l’infezione contratta a seguito di una operazione subita in quella struttura.
Per i magistrati di Cassazione va rivalutato in un Appello bis il capitolo relativo alla presunta responsabilità della casa di cura, anche tenendo presente che, ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni ospedaliere, gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale: l’indicazione dei protocolli relativi a disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; l’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; l’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento; l’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; l’indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori; le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali; l’indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti; la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; la redazione di un ‘report’ da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-’sentinella’; l’indicazione dell’orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Per i giudici di merito impossibile dubitare della responsabilità della struttura sanitaria, condannata a versare alla donna oltre 42mila euro come risarcimento. Ciò perché i documenti prodotti dalla casa di cura, pur conferenti, non sono risultati esaustivi e sufficienti a ritenere esclusa la (presunzione di) responsabilità di aver fatto tutto il possibile per evitare l’infezione.
Di diverso parere, invece, i magistrati di Cassazione, i quali ritengono necessario valutare con maggiore attenzione i capitoli della prova orale, ritenuti irrilevanti in Appello, aventi ad oggetto proprio la adozione in concreto, nello specifico caso., delle misure di prevenzione delle infezioni, predisposte in astratto nei protocolli approvati in aderenza alle cosiddette linee guida, esponendo circostanze in thesi idonee a sostenere la deduzione di aver fatto, la casa di cura, tutto il possibile per evitare il contagio.
Da ‘pesare’, poi, anche i testi, i quali paiono recare precise indicazioni di elementi fattuali di natura oggettiva e suscettibili di cadere sotto la percezione sensoriale umana (l’adozione, durante la fase pre-operatoria e nel corso dell’intervento, delle misure di prevenzione delle infezioni e delle procedure di sanificazione previste nelle linee guida e nei protocolli; i risultati delle prove biologiche relative all’autoclave effettuate quindici giorni prima dell’intervento; i risultati delle prove di contaminazione dell’aria e della sala operatoria ove venne eseguito l’intervento in questione, in data ad esso antecedente e successiva; la presenza di filtri dell’aria e la loro sostituzione periodica secondo le scansioni prestabilite e documentate; l’effettuazione delle procedure di lavaggio delle mani, utilizzo di mascherine, cuffie, camici e guanti da parte di tutto il personale sanitario presente durante l’intervento chirurgico).

news più recenti

Mostra di più...