Inadempimento della parte che ha dato la caparra: l’altra parte può recedere e trattenere il denaro
Fondamentale però che la parte che ha in mano la caparra non si sia a sua volta resa colpevole di un inadempimento grave

A fronte dell’inadempimento della parte che ha dato la caparra confirmatoria, l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta. A patto, però, che non vi sia un suo inadempimento grave che giustifichi il recesso della controparte. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 1247 del 18 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame una complicata compravendita immobiliare. In appello è stata dichiarata l’illegittimità del recesso della promissaria acquirente sulla scorta della scarsa importanza dell’inadempimento di parte promittente venditrice, atteso che, secondo i giudici, neanche poteva dirsi superato ogni ragionevole limite di tolleranza per il ritardo rispetto alla pattuizione iniziale, in considerazione del ristretto periodo temporale (poco più di tre mesi) decorso tra il termine (non essenziale) della stipula del contratto definitivo e la comunicazione del recesso. E da tale statuizione si ricava, sempre secondo i giudici d’Appello, la definitività dell’inadempimento di parte promissaria acquirente in assenza di inadempimento grave di parte promittente venditrice, che peraltro neanche aveva chiesto la risoluzione del contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta ovvero per inadempimento, nonostante il tempo trascorso dalla formulazione della dichiarazione di recesso della parte promissaria acquirente. Per i magistrati di Cassazione, invece, è illogica la linea seguita in Appello, poiché si è ritenuta accertata l’oggettiva impossibilità di attuazione del sinallagma pattuito in sede di contratto preliminare sulla scorta delle reciproche difese e «del tempo trascorso dalla formulazione della dichiarazione di recesso, e invece si sarebbe dovuto dare rilievo e trarre le dovute conseguenze logiche e giuridiche dall’accertata non gravità dell’inadempimento di parte promittente venditrice per il ritardo nella stipulazione del contratto definitivo e dalla iniziativa della promissaria acquirente di recedere dal contratto.