Immissioni odorose intollerabili: la ricollocazione della struttura comporta la negazione dell’indennizzo alle parti lese

La domanda di indennizzo per la diminuzione del valore del fondo, a causa di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, formulata in via subordinata e condizionata alla non eliminabilità delle immissioni stesse, non può essere accolta quando sia stata accolta la domanda principale di eliminazione delle immissioni mediante l’adozione di specifiche misure tecniche

Immissioni odorose intollerabili: la ricollocazione della struttura comporta la negazione dell’indennizzo alle parti lese

Se è stata ordinata la ricollocazione dell’allevamento di suini e bovini, di proprietà di una società, situato ad una distanza dalle vicine case inferiore a quella imposta dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione territoriale e idoneo a produrre immissioni odorose intollerabili, allora i proprietari degli immobili non possono pretendere anche un risarcimento. Ciò alla luce del principio, sanciscono i giudici (ordinanza numero 3459 dell’11 febbraio 2025 della Cassazione), secondo cui la domanda di indennizzo per la diminuzione del valore del fondo, a causa di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, formulata in via subordinata e condizionata alla non eliminabilità delle immissioni stesse, non può essere accolta quando sia stata accolta la domanda principale di eliminazione delle immissioni mediante l’adozione di specifiche misure tecniche. In questa ottica, poi, bisogna tenere presente che la domanda di indennizzo è del tutto diversa da quella di risarcimento dei danni derivanti dalle immissioni, poiché, mentre la prima ha natura reale e mira al conseguimento di un indennizzo da attività lecita, che compensi il pregiudizio subito dal fondo a causa delle immissioni, la seconda ha natura personale, essendo volta a risarcire il proprietario del fondo vicino dei danni arrecatigli dalle immissioni, sotto tale profilo considerato come fatto illecito. Nella specifica vicenda si è appurato che le parti lese, ossia i proprietari degli immobili, citando in giudizio, la società proprietaria dell’allevamento, avevano richiesto, in prima battuta, l’arretramento dell’allevamento fino al rispetto delle distanze, in subordine l’adozione di misure per eliminare le immissioni intollerabili, e, sempre in subordine, per il caso di non eliminabilità delle immissioni, la corresponsione di un’indennità pari alla diminuzione del valore del loro rispettivo fondo, nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla salute. A fronti di tali differenti istanze, è stato sancito già in Tribunale l’obbligo per la società proprietaria dell’allevamento di eseguire opere e interventi per la cessazione delle immissioni, senza dimenticare, poi, un risarcimento fissato in 300mila euro. Logico, quindi, secondo i giudici, rigettare la domanda di pagamento di un’indennità per la diminuzione del valore dei fondi.

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