Genitore straniero di minore: lumi sulla permanenza a tutela del figlio

Necessario ‘pesare’ il grave disagio psico-fisico determinato al minore dal trasferimento fuori del territorio italiano

Genitore straniero di minore: lumi sulla permanenza a tutela del figlio

In materia di diritto al ‘permesso temporaneo di soggiorno’ per il genitore (straniero) di minore, il giudizio prognostico relativo al grave disagio psico-fisico determinato al minore dal trasferimento fuori del territorio italiano deve essere svolto sulla base di una concreta ed effettiva indagine riguardante l’interesse del minore stesso alla permanenza in Italia e l’eventuale correlato pregiudizio determinato dall’allontanamento in relazione al radicamento, da valutarsi sulla base di allegati fattori d’integrazione quali quella familiare, scolastica, relazionale, ambientale.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 15655 del 22 maggio 2026 della Cassazione), i quali, ridando vigore all’istanza presentata da moglie e marito albanesi, genitori di due figli, sottolineano la necessità, nel caso specifico e più in generale, di tenere conto dell’avvenuto radicamento socio-lavorativo, in Italia, della famiglia nel suo complesso, del lavoro regolarmente svolto dal padre e dei concreti rischi di deterioramento dell’equilibrio psicofisico dei minori. Su quest’ultimo fronte è illogico negare l’ipotesi del radicamento solo perché i figli non frequentano ancora, vista l’età, la scuola pubblica.
Peraltro, in tema di minori stranieri, l’esame da compiere, a fronte dell’istanza di autorizzazione alla permanenza del familiare del minore, è diretto all’accertamento della sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare, e tale autorizzazione, concessa a tempo determinato, è revocabile ove vengano meno le sue ragioni giustificative, giacché la condizione psico-fisica del minore è una situazione suscettibile di mutare ed evolversi nel tempo.
Ragionando sulla vicenda in esame, però, in Appello sono stati sì negati i gravi motivi alla base della possibile autorizzazione alla permanenza in Italia dei due genitori ma sulla base di una valutazione frammentata e parziale della situazione familiare, valutazione che non ha considerato l’evoluzione futura della condizione dei minori in caso di sradicamento improvviso dal territorio italiano e conseguente rimpatrio. In particolare, non è stato preso in esame e valutato in chiave prognostica il disagio che può conseguire in considerazione della tenera età di entrambi i minori, disagio correlato agli oggettivi sforzi di radicamento del nucleo familiare e causato da un allontanamento da tale complessivo habitat in cui risulta dalle relazioni dei ‘Servizi territoriali’ che le minori vivono una condizione personale e relazionale, con i loro genitori, di benessere.
In sostanza, è evidente l’errore compiuto in Appello, laddove l’attenzione si è concentrata sulle figure adulte, trascurando la peculiare indagine da svolgere, incentrata sulle condizioni dei minori.
Non condivisibile, quindi, la tesi del giudice d’Appello, tesi secondo cui l’autorizzazione richiesta dai due cittadini albanesi non poteva essere configurata quale strumento per ottenere surrettiziamente, ipso iure e per la sola presenza di figli minori, l’accesso o la permanenza dei due stranieri maggiorenni nel territorio italiano, senza che ciò sia dovuto ad un reale e immanente interesse del minore.

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