Credito tributario e ammissione al passivo: sufficienti le copie parziali informatiche degli estratti di ruolo

Decisivo il fatto che il curatore fallimentare non abbia contestato la conformità dei documenti agli originali

Credito tributario e ammissione al passivo: sufficienti le copie parziali informatiche degli estratti di ruolo

Plausibile l’ammissione al passivo del corposo credito tributario – oltre 3.500.000 euro – nei confronti del fallimento di una ‘sas’ alla luce degli estratti di ruolo prodotti da ‘Equitalia’ e consistiti in copie parziali su supporto analogico di un documento informatico. I giudici del Tribunale hanno negato l’ammissione perché ‘Equitalia’ non aveva depositato gli estratti di ruolo muniti della necessaria asseverazione, mancando la sottoscrizione della specifica asseverazione di conformità al ruolo. In sostanza, la produzione documentale non era sufficiente, non evidenziando le relate l’entità del credito cristallizzato in ciascuna cartella e non integrando esse gli estratti di ruolo necessari per l’ammissione al passivo del credito erariale. Questa valutazione viene censurata dalla Cassazione. I giudici di terzo grado ricordano che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta, e, aggiungono, in questa vicenda non risulta che il curatore ne avesse contestato la conformità all’originale. Impossibile, quindi, disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti del ruolo prodotti da ‘Equitalia’, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dell’ente creditore al concessionario della riscossione, ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo. (Ordinanza 25060 del 16 settembre 2021 della Cassazione)

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