Amministrazione di sostegno: non basta una menomazione fisica

Necessaria, invece, una condizione attuale di menomata capacità che ponga la persona nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi

Amministrazione di sostegno: non basta una menomazione fisica

L’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità – anche parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso a tale istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 23842 del 22 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dalla chiusura dell’amministrazione di sostegno in origine stabilita a favore di un uomo.
Inutili le obiezioni sollevate dallo stesso beneficiario della misura.
Già per i giudici di merito non vi sono ragioni tali da giustificare la permanenza della misura di protezione, atteso che il beneficiario adottava in autonomia ogni decisione inerente le sue esigenze personali, come aveva continuato a fare anche dopo l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno.
Entrando nei dettagli, poi, viene evidenziato che il beneficiario della misura è risultato essere una persona che, pur essendo affetta da plurime patologie che gli rendono complicato lo svolgimento di talune attività quotidiane, appare lucida e presente a sé stessa, perfettamente consapevole della propria condizione fisica e delle connesse difficoltà, del tutto in grado di gestire autonomamente i propri redditi, completamente autonoma nel gestire le proprie finanze e particolarmente cosciente in ordine alle proprie vicende patrimoniali e burocratiche.
Per i giudici di merito, quindi, le esigenze di sostegno paventate, consistenti essenzialmente nell’accompagnamento a visite e nell’interlocuzione con la pubblica amministrazione, si rivelano troppo circoscritte per giustificare il ricorso all’amministrazione di sostegno. Anche perché le infermità fisiche dell’uomo non gli impediscono di provvedere autonomamente ai propri interessi, eventualmente con il supporto della rete istituzionale o di un mandatario, sicché il permanere dell’amministrazione di sostegno risulta superfluo ed irragionevole.
Questa visione è condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali osservano, oltre la specifica vicenda, che l’apertura e il permanere dell’amministrazione di sostegno devono essere sorretti da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per cui si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione. Ciò significa, soprattutto nel caso in cui il beneficiario sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, che il giudice deve valutare la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, si deve constatare che le esigenze di sostegno paventate dall’uomo, consistenti, in sostanza, nell’accompagnamento a visite e nell’interlocuzione con la pubblica amministrazione, si rivelano troppo circoscritte per giustificare il ricorso all’amministrazione di sostegno.

news più recenti

Mostra di più...