Accordo di ristrutturazione dei debiti: esclusi i creditori che trovano la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione
Il debitore non può giovarsi dell’omologazione forzosa ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti i creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione. In tal caso, difatti, il debitore non può giovarsi dell’omologazione forzosa ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 31892 del 7 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad un accordo di ristrutturazione di una ‘s.r.l.’ in liquidazione che presentava un passivo di circa 900mila euro, di cui 895mila euro per debiti di natura fiscale.
L’ipotesi di accordo prevedeva l’apporto di finanza esterna ed era fondato sull’accordo con i soli professionisti che avevano curato la fase di concordato preventivo con riserva e il successivo accordo di ristrutturazione dei debiti, con annessa ristrutturazione coattiva dei debiti tributari. Per i giudici del Tribunale, però, va ritenuto nullo l’accordo di ristrutturazione per abuso del diritto, in quanto stipulato con i soli creditori prededucibili, i cui crediti erano sorti per effetto della presentazione della domanda di concordato con riserva. Inammissibile, di conseguenza, secondo i giudici, il ricorso alla ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, i giudici d’Appello, i quali rigettano il reclamo della società debitrice, poiché, al fine dell’omologa di un accordo di ristrutturazione, occorre un accordo con i creditori preesistenti, perché sono costoro che hanno subito il rovescio della crisi dell’impresa, ritenendo, inoltre, che manchi un interesse dei creditori successivi alla domanda di concordato a trovare l’accordo, in quanto a estranei al concordato.
In assenza di un accordo con i creditori precedenti la presentazione della domanda di accordo, quindi, va escluso, sanciscono i giudici d’Appello, l’accesso alla ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali.
Inutili le ulteriori obiezioni sollevate in Cassazione dalla società debitrice, poiché si è appurato che nessun altro creditore ha aderito all’accordo, con eccezione dei professionisti i cui crediti sarebbero sorti per effetto e successivamente al deposito della domanda di concordato con riserva, poi opzionata come accordo di ristrutturazione in sede di deposito della proposta, non avendo gli altri creditori accettato le condizioni del proponente.
Logico il riferimento al principio secondo cui la surroga del Tribunale all’amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, in caso di loro mancata adesione all’accordo per la ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali, presuppone la presenza di un accordo con i soggetti titolari di crediti di ammontare tale da non raggiungere il 60 per cento. E l’omologazione forzosa si innesta in un procedimento che ha una precondizione, costituita da un accordo con i creditori che non ha raggiunto la percentuale di adesione normativa minima, rispetto al quale l’estensione ai creditori pubblici viene a sopperire, nella prospettiva concorsuale, al mancato raggiungimento della richiesta maggioranza.
Nel caso in esame, però, la particolarità sta nel fatto che il debitore ha raggiunto un accordo con alcuni creditori (i professionisti che hanno seguito la procedura di concordato con riserva e il successivo accordo di ristrutturazione), benché si tratti di creditori la cui causa del credito è successiva all’apertura della procedura di ristrutturazione e trae origine da quest’ultima. Tali creditori non possono rientrare tra i creditori con i quali deve essere raggiunto l’accordo, in quanto creditori estranei al concorso. Pur in mancanza di una norma espressa che escluda tali creditori dal computo delle maggioranze, deve ritenersi che la procedura di ristrutturazione deve avere necessariamente ad oggetto la regolazione della crisi o dell’insolvenza, il che rende evidente come si collochi fuori da tale paradigma causale un accordo che intenda ristrutturare i soli debiti generati dalla procedura medesima.
I crediti professionali che si generano quale effetto della procedura di ristrutturazione trovano essi stessi causa nella sussistenza di un preesistente stato di crisi, che impone il concorso ai creditori anteriori, i quali, se non aderenti, vanno soddisfatti integralmente nella procedura. Per cui, sono i creditori anteriori i soggetti destinatari dell’accordo (o della procedura concordataria), al fine del loro soddisfacimento negoziale e, pertanto, sono questi creditori che concorrono nel computo delle maggioranze, la cui sussistenza costituisce causa dell’accordo e della conseguente generazione dei costi della ristrutturazione. Inoltre, la ragione della estraneità dei crediti professionali originati dalla procedura concorsuale rispetto al computo delle maggioranze deriva anche dal fatto che questi crediti sorgono successivamente alla procedura di crisi e, quindi, sono crediti sorti successivamente alla crisi oggetto di ristrutturazione. Si tratta, pertanto, di crediti ontologicamente diversi dai creditori anteriori alla presentazione della procedura medesima e, quindi, creditori estranei ai creditori assoggettati alla procedura di crisi.
La prededucibilità di questi creditori estranei (che, nella diversa procedura concordataria anche con riserva, possono compiere atti esecutivi e devono essere pagati alle scadenze, non essendo crediti soggetti ad omologa) è solo un effetto conseguente al caso in cui alla procedura di risoluzione della crisi consegua la procedura fallimentare, sempre che (peraltro) siano rispettate le condizioni di legge nella procedura di ristrutturazione a monte. Ne consegue che i crediti sorti a causa e successivamente alla presentazione di una procedura di ristrutturazione, ancorché astrattamente prededucibili nella successiva procedura liquidatoria, sono necessariamente estranei all’accordo di ristrutturazione e non possono essere computati nella percentuale necessaria.
Il relativo accordo tra creditori e debitore va, pertanto, sterilizzato dall’accordo che il debitore ha trovato con i creditori estranei ai crediti concorsuali, ai fini della sussistenza della precondizione dell’omologazione forzosa.