Versamento omesso o parziale dei tributi: possibile la riduzione delle sanzioni

Fondamentale però che il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d’irregolarità

Versamento omesso o parziale dei tributi: possibile la riduzione delle sanzioni

Nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d’irregolarità, ovvero qualora il contribuente abbia fornito chiarimenti all’amministrazione finanziaria, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Solo decorsi inutilmente questi ulteriori trenta giorni, la norma prevede l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena. Questo il principio fissato dai giudici a chiusura del contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e una società che si è prima vista notificare una cartella di pagamento a titolo di IVA, interessi e sanzioni per irregolarità nei versamenti relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2005, con cartella preceduta da un avviso, e che poi ha optato per il ravvedimento operoso, eseguendo, però, mediante modelli F24 tutti i pagamenti relativi al mese di maggio e, quanto al mese di giugno, i pagamenti dell’intero dovuto a titolo d’imposta e di interessi, mentre, con riferimento alle sanzioni, versati importi nella misura del 6% e non, come dovuto, del 10%. (Sentenza 27817 del 22 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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