Varietà vegetale protetta impiantata senza autorizzazione: illogico prevedere un risarcimento minimo forfettario

Fissando il livello del risarcimento a un importo forfettario minimo calcolato sulla base del quadruplo dell’importo medio del canone di licenza, si arriva alla concessione di un risarcimento danni di natura punitiva

Varietà vegetale protetta impiantata senza autorizzazione: illogico prevedere un risarcimento minimo forfettario

Se una varietà vegetale protetta viene impiantata, senza autorizzazione, da un agricoltore, è illogico prevedere, contrariamente a quanto stabilito dalla Commissione Europea, un risarcimento minimo forfettario. Per essere precisi, i giudici chiariscono che la disposizione che prevede un importo forfettario minimo, calcolato sulla base del quadruplo del canone di licenza e identificato come risarcimento di una violazione ripetuta e intenzionale, è invalida. Il caso preso in esame dai giudici ha riguardato un’associazione di titolari di varietà vegetali protette che ha chiesto dinanzi ai giudici tedeschi un risarcimento danni nei confronti di un agricoltore che ha impiantato, senza autorizzazione, una varietà vegetale protetta. A fronte di tale istanza, i riflettori sono stati puntati sulla validità di una disposizione contenuta in un regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione Europea. Tale disposizione prevede che il titolare possa chiedere, in caso di violazione ripetuta e intenzionale, un importo forfettario minimo calcolato sulla base del quadruplo del canone di licenza. Ma per i giudici tale disposizione è invalida, poiché fissa un importo forfettario minimo calcolato con riferimento all’importo medio del canone di licenza, mentre l’importo di quest’ultimo non può di per sé fungere da base per la valutazione del danno poiché non è necessariamente collegato ad esso. Inoltre, l’istituzione di un importo forfettario minimo per il risarcimento del danno subito dal titolare è contraria all’obbligo di quest’ultimo di provare l’entità del danno subito. Infatti, la disposizione si limita a presupporre la prova dell’esistenza di un pregiudizio, ripetuto e intenzionale, ai diritti del titolare. Peraltro, tale disposizione, aggiungono i giudici, è contraria al divieto di una condanna a carattere punitivo previsto dal diritto dell’Unione Europea. Difatti, fissando il livello del risarcimento a un importo forfettario minimo calcolato sulla base del quadruplo dell’importo medio del canone di licenza, essa può portare alla concessione di un risarcimento danni di natura punitiva. Infine, essa limita in modo inammissibile il potere discrezionale del giudice adito, istituendo una presunzione assoluta quanto alla portata minima del danno subito dal titolare. (Sentenza del 16 marzo 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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