Trasmissioni radiotelevisive riproposte via cavo in una casa di riposo: non si può parlare di comunicazione al pubblico

I residenti di una casa di riposo per anziani non costituiscono un pubblico nuovo, ma devono essere considerati parte del pubblico già preso in considerazione dal titolare nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera

Trasmissioni radiotelevisive riproposte via cavo in una casa di riposo: non si può parlare di comunicazione al pubblico

La ritrasmissione via cavo, nelle camere di una casa di riposo per anziani, di trasmissioni radiotelevisive ricevute mediante un’antenna satellitare non costituisce, alla luce del diritto dell’Unione Europea, una comunicazione al pubblico.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 30 aprile 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), a fronte del contenzioso sollevato da ‘GEMA’, un organismo tedesco di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore musicale, che ha adito i giudici tedeschi per far vietare alla ‘VHC 2’, gestore di una casa di riposo per anziani, la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici nei suoi locali.
Secondo ‘GEMA’, tale ritrasmissione di opere musicali facenti parte del suo repertorio è soggetta a licenza.
Per quanto concerne, in dettaglio, la ritrasmissione, essa avviene nel modo seguente: la ‘VHC 2’ riceve i programmi via satellite e li ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, tramite la propria rete di ridistribuzione via cavo, verso le prese di collegamento presenti nelle camere dei residenti e nei locali di cura della casa di riposo.
A fronte di tale quadro, i giudici tedeschi hanno chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di precisare la portata della nozione di comunicazione al pubblico, alla luce della direttiva sul diritto d’autore.
Secondo quanto stabilito da tale direttiva, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.
I giudici europei constatano, innanzitutto, che, ritrasmettendo, mediante un sistema di ridistribuzione via cavo alle camere di una casa di riposo per anziani, trasmissioni radiotelevisive ricevute mediante un’antenna satellitare, il gestore della casa di riposo non realizza una comunicazione al pubblico.
Da un lato, secondo i giudici europei, una ritrasmissione come quella in esame non può essere considerata come effettuata secondo modalità tecniche specifiche (come si verificherebbe, in particolare, nel caso della ritrasmissione sulla rete Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre). Dall’altro lato, i residenti di una casa di riposo per anziani non costituiscono un pubblico nuovo, ma devono essere considerati parte del pubblico già preso in considerazione dal titolare nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera. Riconoscere, in circostanze come quelle in esame, l’esistenza di una comunicazione al pubblico condurrebbe a procurare ai titolari dei diritti d’autore un compenso indebito, mentre, alla luce della direttiva europea, dovrebbe essere loro garantito solo un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere.

news più recenti

Mostra di più...