Tarsu, la mancanza del servizio per un anno non può legittimare il mancato pagamento per più anni

Da valutare anno per anno i molteplici avvisi di accertamento emessi dal Comune

Tarsu, la mancanza del servizio per un anno non può legittimare il mancato pagamento per più anni

La mancanza per un anno del servizio di raccolta dei rifiuti non può portare a considerare automaticamente legittimo il mancato pagamento della Tarsu per un più ampio arco temporale. A essere in discussione sono diversi avvisi di accertamento emessi dal Comune di Maddaloni nei confronti di una società e concernenti il mancato pagamento della tassa relativa alla raccolta dei rifiuti. La società pone in evidenza la mancata istituzione e la mancata effettuazione della raccolta dei rifiuti nell’area dell’interporto. I giudici riconoscono che bisogna valutare se l’attivazione del servizio pubblico costituiva presupposto per l’imposizione del tributo e, in concreto, se vi era stata tale attivazione. Subito dopo, però, essi ritengono non decisivo il fatto che per il 2017 il Comune non abbia fornito la prova della istituzione e della effettuazione del servizio di smaltimento di rifiuti speciali. Per fare chiarezza i giudici spiegano che l’istituzione e l’effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti vanno letti come un dato non necessariamente permanente, poiché è possibile il servizio sia istituito a partire da un certo anno e poi venga interrotto, oppure che sia in precedenza inesistenza e venga istituito solo a partire da un anno successivo. Ciò significa, nella vicenda in esame, che la mancanza del servizio per un anno non esclude che esso sia stato effettuato in anni precedenti, oggetto degli avvisi di accertamento emessi dal Comune.

(Ordinanza 30098 del 26 ottobre 2021 della Cassazione)  

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