Stop alla diffusione della foto del malato che non ha dato il proprio consenso
Esemplare la multa inflitta ad un medico. Fatale la pubblicazione on line della locandina di un convegno
Secca presa di posizione del ‘Garante per la privacy’: basta alla diffusione delle foto di un malato se quest’ultimo non ha prestato in maniera formale il proprio consenso. Consequenziale ed esemplare la multa (come da provvedimento del 29 aprile 2026) di 5mila euro inflitta ad un medico.
Ad allertare il ‘Garante’ è stata una signora che aveva precedentemente chiesto ad un’azienda ospedaliera calabrese la rimozione delle immagini del figlio minore, purtroppo defunto, dall’indirizzo web in cui era pubblicata la locandina concernente una parte di un convegno organizzato dalla ‘Società italiana di pediatria’.
Al di là della specifica, triste vicenda, il ‘Garante’ fissa un punto fermo: non è possibile pubblicare immagini di una persona malata, se quest’ultima non ha prestato il proprio consenso, neanche per finalità di ricerca medico scientifica, e se prima non sono state anonimizzate. A maggior ragione, poi, se ledono la dignità del malato.
Tornando alla segnalazione fatta dalla signora, è stata irrogata una sanzione di 5mila euro a un medico che aveva utilizzato le foto di un neonato – figlio della signora – affetto da una grave malformazione e poi deceduto, nella locandina elettronica di presentazione di una ricerca in occasione di un convegno di medicina, il cui studio era stato poi pubblicato sul sito della ‘Società italiana di pediatria’ e successivamente rimosso.
Il ‘Garante’ si è attivato a seguito della segnalazione della madre del bambino, che aveva trovato in rete la locandina con le foto che ritraevano il figlio affetto dalla malattia, in una culla dell’ospedale, con numerose informazioni sulla storia clinica della famiglia, foto e informazioni che lo rendevano identificabile, seppur da una cerchia limitata di persone.
Il ‘Garante’ ha accertato che il medico, oltre a non aver adottato misure adeguate ad impedire l’identificabilità diretta e indiretta del minore, non aveva neanche chiesto il consenso ai genitori per la pubblicazione delle informazioni, consenso che era necessario in caso di utilizzo di foto e immagini.
Inevitabile, quindi, la sanzione per il medico, anche tenendo presente che il ‘Codice di condotta sull’utilizzo di dati sulla salute per finalità di studio e di pubblicazioni scientifiche’ prevede che il medico assicuri la non identificabilità dei soggetti coinvolti mediante l’adozione di specifiche misure di anonimizzazione e, qualora ciò non sia possibile, di pseudonimizzazione previo consenso del soggetto.
Nel caso specifico, quindi, il medico avrebbe dovuto acquisire il consenso dei genitori e poi sottoporre i dati a tecniche di pseudonimizzazione, nel rispetto della dignità del neonato, oppure anonimizzare i dati del minore.