Soggetto ad imposta sulla pubblicità il cartello apposto su una gru mobile

Decisiva la constatazione che il mezzo era adoperato in un cantiere edile e il cartello riportava il marchio dell’impresa esecutrice dei lavori

Soggetto ad imposta sulla pubblicità il cartello apposto su una gru mobile

È soggetto ad imposta sulla pubblicità il cartello (della dimensione di un metro quadrato, nel caso specifico preso in esame dai giudici) apposto su di una gru mobile adoperata nei cantieri edili e riportante il marchio dell’impresa esecutrice dei lavori. I giudici precisano che la scritta presente sul cartello costituisce un messaggio pubblicitario che è percepito in associazione alla gru su cui è apposto e che costituisce il prodotto dell’attività imprenditoriale esercitata, prodotto che in tal modo, considerati il luogo in cui è situato il cartello e le caratteristiche strutturali, viene fatto conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti. I giudici ribadiscono, in sostanza, la tassabilità dei cartelli, soprattutto alla luce del principio secondo cui è da assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte che l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto finito (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera formalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o i servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti, il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa. (Sentenza del 31 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)

news più recenti

Mostra di più...