Software illecito sul veicolo: il produttore deve risarcire l’acquirente
Fondamentale però che vi sia stato in concreto un danno per il soggetto che è diventato proprietario del veicolo
L’acquirente di un veicolo a motore dotato di un impianto di manipolazione illecito beneficia di un diritto al risarcimento da parte del costruttore dell’automobile qualora detto impianto abbia causato un danno a tale acquirente. Questo il principio fissato dai giudici comunitari, chiamati a prendere in esame un’istanza di risarcimento danni avanzata da un singolo nei confronti della ‘Mercedes-Benz Group’, accusata di avere causato danni all’acquirente di un veicolo, a motore diesel, dotato di un software che riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico quando le temperature esterne si collocano al di sotto di una certa soglia. Tale impianto di manipolazione comporta, in sostanza, un aumento delle emissioni di ossido di azoto, ed è vietato, secondo l’acquirente del veicolo, dalla normativa relativa all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni. I giudici comunitari ricordano e ribadiscono che i veicoli devono essere oggetto di un’omologazione che può essere concessa solo se il tipo di veicolo rispetta le disposizioni relative alle emissioni. Inoltre, i costruttori di veicoli sono tenuti a rilasciare al singolo acquirente un certificato di conformità . Tale documento, obbligatorio tra l’altro ai fini della messa in circolazione del veicolo, attesta che quest’ultimo rispetta tutti gli atti normativi al momento della sua produzione. Pertanto, il certificato di conformità consente di tutelare il singolo acquirente di un veicolo contro l’inosservanza, da parte del costruttore, del suo obbligo di immettere sul mercato veicoli conformi al regolamento comunitario. In sostanza, vi è un collegamento diretto tra il costruttore di automobili e il singolo acquirente di un veicolo a motore, collegamento volto a garantire a quest’ultimo che il veicolo sia conforme alla normativa pertinente dell’Unione Europea. Di conseguenza, la normativa tutela, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore qualora tale veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato. E gli Stati sono quindi tenuti a prevedere che l’acquirente di un simile veicolo benefici di un diritto al risarcimento da parte del suo costruttore. (Sentenza del 21 marzo 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)