La scarsa diligenza dell’istituto di credito rappresenta una colpa grave se ha consentito la prosecuzione dell’attività di impresa pur in presenza di una causa di scioglimento della società
Il dissesto della società in liquidazione è addebitabile anche all’istituto di credito che ha concesso un finanziamento pur in mancanza dei fondamentali requisiti di continuità aziendale. Alla banca viene contestato soprattutto di non avere effettuato un’attività istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento alla società, attività istruttoria consistente nell’acquisizione di tutta la documentazione necessaria ad effettuare un’adeguata valutazione del merito creditizio, sia sotto il profilo patrimoniale che reddituale. Così la banca è venuta meno al generale obbligo di diligenza e ha violato le regole di comportamento dettate dalla Banca d’Italia per gli enti creditizi. Tali addebiti rendono illegittima la concessione di credito e, allo stesso tempo, rappresentano un comportamento gravemente colposo per la banca. E se, come nella vicenda in esame, tale comportamento, per l’entità del credito irregolarmente concesso, ha concretamente agevolato gli amministratori della società, di fatto e di diritto, nella prosecuzione dell’attività d’impresa, malgrado il verificarsi di una causa di scioglimento, assicurando loro la liquidità necessaria e mostrando all’esterno la società finanziata come solvibile, allora vi è la corresponsabilità dell’ente creditizio con gli amministratori nell’aggravamento del dissesto della società.