I giudici fanno chiarezza ed escludono una sorta di decadenza automatica dalla carica
Possibile per un soggetto dichiarato fallito assumere la carica di amministratore di una società a responsabilità limitata. Questo il paletto fissato dalla Cassazione, chiamata ad esprimersi sul nodo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento personale di un uomo quale socio illimitatamente responsabile di una ‘s.a.s.’ dichiarata fallita e allo stesso tempo amministratore di una ‘s.r.l.’. L’ipotesi sul tavolo era quella della decadenza ex lege a seguito della dichiarazione di fallimento personale. Per i giudici, però, il fallimento dell’amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l’incapacità alla carica sociale, poiché per tale tipologia di società non sono prescritte cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori.Tuttavia, viene precisato che l’autonomia statutaria riconosciuta alle ‘s.r.l.’ consente, in ogni caso, di introdurre nello statuto apposite clausole che predispongano delle particolari cause di ineleggibilità o decadenza per gli amministratori della società, nonché di prevedere specifiche ipotesi di esclusione ‘per giusta causa’ dei soci, ipotesi legate anche all’eventuale fallimento di uno dei componenti della compagine sociale.