Scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo: escluso il passaggio dalla prescrizione breve a quella decennale

I giudici precisano che la prescrizione da applicare dopo la irrevocabilità della cartella di pagamento è quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale

Scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo: escluso il passaggio dalla prescrizione breve a quella decennale

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per impugnare (o per opporsi ad) un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale che, Codice Civile alla mano, si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione della prescrizione decennale, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Ne consegue, quindi, che la prescrizione da applicare dopo la irrevocabilità della cartella di pagamento non è quella dell'actio judicati prevista dal Codice Civile bensì è quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché è necessario a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione. (Sentenza del 27 febbraio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)

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