Possibile però una riduzione della cifra, dovendo essere esclusa la componente cosiddetta assistenziale
Ufficializzato il divorzio, l’ex coniuge più debole dal punto di vista economico può conservare il diritto all’assegno divorzile anche se ha instaurato una stabile convivenza con un nuovo partner. A fare chiarezza hanno provveduto i magistrati delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, sancendo in primo luogo che, allo stato attuale, l’instaurazione di una nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno di divorzio. Tuttavia, la scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è un dato irrilevante, aggiungono i giudici, affermando che l’ex coniuge più debole economicamente non può, in virtù del suo nuovo progetto di vita, continuare a pretendere la corresponsione di quella che è la componente assistenziale dell’assegno. Ciò significa che l’ex coniuge destinato a percepire l’assegno divorzile non perde il diritto alla liquidazione della cosiddetta componente compensativa, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, a patto però che egli provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare o del patrimonio personale del vecchio partner, nonché le sue rinunce durante la vita coniugale ad occasioni di lavoro e di crescita professionale. (Sentenza 32198 del 5 novembre 2021 della Cassazione)