Fondamentale, secondo i giudici, la chiara esposizione della causa del credito
Va riconosciuto il privilegio nell’ammissione al passivo del credito di origine lavorativa vantato dall’ex dipendente della società in amministrazione straordinaria. Fondamentale, secondo i giudici, è che la volontà del creditore di ottenere l’insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito con la collocazione ipotecaria possa chiaramente desumersi, sebbene manchi un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalle complessive indicazioni contenute nella domanda e dalla chiara esposizione della causa del credito. Nella vicenda in esame, come si evince dall’istanza d’insinuazione al passivo, l’ex dipendente, nel chiedere l’ammissione al passivo del proprio credito, aveva chiarito trattarsi di retribuzioni, tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, in tal modo palesando la natura di credito di lavoro dipendente. In sostanza, dal titolo del credito poteva quindi desumersi inequivocabilmente la volontà di ottenere l’ammissione al passivo del credito con il privilegio.