Processo esecutivo: stop all’azione del Fisco se il credito è inferiore a 120.000 euro
Il divieto legato alla cifra del credito è applicabile anche quando l’Agenzia delle Entrate interviene in una esecuzione già pendente a carico del debitore
Necessario certificare la definizione del procedimento pendente in fase esecutiva, sia per rimuovere, nell’interesse del debitore, gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa, che per assicurare, al contempo, la conoscibilità dell’effetto esdebitatorio conseguente all’esecuzione
Necessario fare riferimento al momento in cui l’asserito difetto di realizzazione, già notato al momento della consegna, si appalesa come vero e proprio vizio del bene