‘Prima casa’, beneficio salvo se almeno uno dei due co-acquirenti ha trasferito la residenza
Questo principio vale anche per la famiglia formatasi al di fuori del matrimonio ma caratterizzata da una stabilità
Il beneficio fiscale previsto per l’acquisto della prima casa spetta anche al soggetto co-acquirente che non abbia trasferito la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto, purché, però, l’abbia fatto l’altro co-acquirente convivente, chiariscono i giudici. E ciò anche in assenza di un vincolo matrimoniale, purché sussista un legame stabile tra i due co-acquirenti. I giudici partono dal principio secondo cui per beneficiare della cosiddetta ‘agevolazione prima casa’, in caso di co-acquisto da parte di coniugi, è sufficiente che uno soltanto fra i due abbia effettuato il trasferimento della residenza anagrafica nel Comune della abitazione acquistata, in quanto il requisito della residenza va riferito alla famiglia. Detta visione può essere estesa, precisano i giudici, anche alla famiglia formatasi fuori dal matrimonio purché, ovviamente, con caratteristiche di stabilità e la cui sussistenza non sia in discussione, e in cui sia stato co-acquistato dai conviventi un immobile destinato ad abitazione principale (ed uno solo dei conviventi vi abbia trasferito la residenza anagrafica). Ciò in quanto, precisano i giudici, l’evoluzione legislativa risulta sempre più indirizzata all’equiparazione fra coppia di fatto e coppia unita in matrimonio da ultimo riconoscendo, in linea generale, la convivenza more uxorio e definendo conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Né può sostenersi, concludono i giudici, che una siffatta interpretazione violi il divieto di estensione analogica di norme agevolative, posto che le previsioni normative in discorso non fanno mai riferimento a questa o a quella situazione familiare in cui viene a trovarsi l’acquirente agevolato; ma ancorano il beneficio al solo presupposto fattuale della residenza anagrafica. Presupposto che è sufficiente si verifichi per un solo appartenente al nucleo familiare coabitante. (Sentenza del 9 febbraio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)