Presunto comportamento anticoncorrenziale: legittima la richiesta di documenti nei confronti del gruppo Facebook
I giudici danno ragione alla Commissione Europea. Nessuna prova che la richiesta di trasmissione dei documenti, da individuare tramite termini di ricerca, sia andata al di là di quanto necessario
A fronte di un sospetto comportamento anticoncorrenziale di ‘Meta Platforms Ireland’, è da ritenere legittima, sanciscono i giudici, la richiesta avanzata dalla Commissione Europea e riguardante la trasmissione di documenti individuati tramite termini di ricerca. Respinta l’obiezione proposta da ‘Meta Platforms Ireland’, che, osservano i giudici, non è riuscita a dimostrare che la richiesta di trasmissione dei documenti, da individuare tramite termini di ricerca, andava al di là di quanto era necessario e che la protezione di dati personali sensibili non era sufficientemente garantita dall’istituzione di una ‘virtual data room’. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, che legittimano l’operato della Commissione Europea a fronte di un presunto comportamento anticoncorrenziale del gruppo ‘Meta Platforms Ireland’ nel suo utilizzo di dati e nella gestione della sua piattaforma di social network - ‘Facebook’ -, operato consistito nell’obbligare ‘Meta Platforms Ireland’ a fornire tutti i documenti preparati o ricevuti da tre dei suoi responsabili, nel periodo preso in esame, e che contenevano uno o più termini di ricerca definiti negli allegati, e nel prevedere, in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste, una penalità giornaliera di 8.000.000 di euro. (Sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)