Presunto comportamento anticoncorrenziale: legittima la richiesta di documenti nei confronti del gruppo Facebook

I giudici danno ragione alla Commissione Europea. Nessuna prova che la richiesta di trasmissione dei documenti, da individuare tramite termini di ricerca, sia andata al di là di quanto necessario

Presunto comportamento anticoncorrenziale: legittima la richiesta di documenti nei confronti del gruppo Facebook

A fronte di un sospetto comportamento anticoncorrenziale di ‘Meta Platforms Ireland’, è da ritenere legittima, sanciscono i giudici, la richiesta avanzata dalla Commissione Europea e riguardante la trasmissione di documenti individuati tramite termini di ricerca. Respinta l’obiezione proposta da ‘Meta Platforms Ireland’, che, osservano i giudici, non è riuscita a dimostrare che la richiesta di trasmissione dei documenti, da individuare tramite termini di ricerca, andava al di là di quanto era necessario e che la protezione di dati personali sensibili non era sufficientemente garantita dall’istituzione di una ‘virtual data room’. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, che legittimano l’operato della Commissione Europea a fronte di un presunto comportamento anticoncorrenziale del gruppo ‘Meta Platforms Ireland’ nel suo utilizzo di dati e nella gestione della sua piattaforma di social network - ‘Facebook’ -, operato consistito nell’obbligare ‘Meta Platforms Ireland’ a fornire tutti i documenti preparati o ricevuti da tre dei suoi responsabili, nel periodo preso in esame, e che contenevano uno o più termini di ricerca definiti negli allegati, e nel prevedere, in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste, una penalità giornaliera di 8.000.000 di euro. (Sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)  

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