Accolta la tesi proposta dai destinatari del pignoramento. L’atto è da considerare privo di qualsiasi effetto giuridico
Vittoria per due coniugi destinatari di un pignoramento immobiliare operato da un istituto di credito e relativo a un mutuo. Fondata l’opposizione centrata sul fatto che l’istituto di credito ha notificato un atto di rettifica del pignoramento ma quello stesso istituto di credito risulta cancellato dal Registro delle Imprese. Per i giudici, difatti, l’atto di rettifica del pignoramento immobiliare proveniente da una società estinta, a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese, è da considerare privo di qualsiasi effetto giuridico, poiché proveniente da un soggetto non più esistente e sottoscritto da una persona priva di qualsiasi potere di rappresentanza sostanziale e processuale. Inutile il riferimento fatto, in questa vicenda, dalla banca ai principi applicati in materia di fusione di società, principi che fanno però riferimento a una vicenda solo modificativa o evolutiva della società e trovano un limite quando, come in questo caso, la società incorporata è stata cancellata dal Registro delle Imprese.