Confermato il piano previsto per la ristrutturazione dei debiti di un consumatore. Inutile l’opposizione proposta da tre società per azioni
Priva di fondamento l’opposizione al cosiddetto ‘piano del consumatore’ – mirato alla ristrutturazione dei debiti – proposta dai creditori che hanno, in sostanza, colpevolmente determinato la situazione di difficoltà – o ne hanno provocato l’aggravamento – della debitrice. Nella vicenda in esame, tre creditori – tre società per azioni – hanno presentato opposizione all’omologazione, sostenendo l’assenza del requisito della meritevolezza della debitrice che, a loro dire, ha colpevolmente determinato la propria situazione di indebitamento, non potendosi, difatti, ignorare che le condizioni reddituali e familiari non le avrebbero consentito di adempiere alle obbligazioni contratte. I giudici osservano però che dalla documentazione prodotta dal gestore della crisi emerge che i tre creditori non hanno provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verificata del merito creditizio della debitrice che, alla luce del rapporto tra rata e reddito, risultava decisamente inadeguato. Sacrosanta, quindi, l’applicazione del principio secondo cui il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. (Sentenza del 5 novembre 2021 del Tribunale civile di Roma)