Pandemia, via libera al doppio aiuto di Stato alla società in crisi

Confermato il via libera dato dalla Commissione Europea al doppio aiuto di Stato fornito dalla Romania a una compagnia aerea

Pandemia, via libera al doppio aiuto di Stato alla società in crisi

Via libera al doppio aiuto di Stato fornito all’impresa che ha subito pesanti ripercussioni a causa della pandemia provocata dalla diffusione del Covid-19. I giudici comunitari hanno confermato la linea seguita dalla Commissione Europea e ribadito la legittimità dell’approvazione dell’aiuto previsto dalla Romania per una compagnia aerea nel contesto della pandemia. Per essere precisi, l’intervento della Romania ha avuto un doppio fronte: il primo aiuto consisteva in un prestito dell’importo di oltre 28.000.000 di euro destinato a indennizzare la società per i danni direttamente subiti a causa dell’annullamento o della riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia nel periodo compreso tra il 16 marzo e il 30 giugno 2020; il secondo aiuto riguardava un prestito dell’importo di oltre 33.000.000 di euro destinato a coprire parzialmente il fabbisogno urgente di liquidità della società, fabbisogno derivante dalle perdite operative registrate a seguito della pandemia. A sollevare non poche obiezioni era stata una compagnia aerea ungherese. A tali obiezioni hanno replicato i giudici comunitari, sottolineando che possono essere compensati solo gli svantaggi economici arrecati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali e poi aggiungendo che la Commissione Europea ha confrontato la situazione finanziaria reale della società con uno scenario controfattuale che si sarebbe verificato in assenza delle restrizioni di viaggio, fondato sulle entrate e sui costi preventivati nel bilancio 2020 per il periodo dal 16 marzo al 30 giugno 2020. Ai fini di tale scenario controfattuale, la Commissione aveva preso in considerazione le difficoltà della società preesistenti alla pandemia di COVID-19. Dato che dette difficoltà si erano riflesse anche nei risultati reali della società e figuravano pertanto nei due scenari che la Commissione Europea aveva raffrontato, i giudici concludono che il loro impatto è stato neutralizzato nel calcolo dei danni subiti dalla società a causa delle restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID-19. Allo stesso tempo, i giudici ricordano che l’aiuto di Stato, per essere dichiarato compatibile con il mercato interno, deve perseguire un obiettivo di interesse comune, vale a dire essere volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere un fallimento del mercato. Ebbene, per quanto riguarda l’importanza del servizio fornito dalla compagnia aerea rumena, dalla decisione della Commissione Europea emerge che tale società garantiva la connettività della Romania servendo collegamenti aerei interni e internazionali, rivolgendosi in particolare a due categorie specifiche di passeggeri i cui spostamenti dipendevano in larga misura da collegamenti aerei low cost, ossia i piccoli imprenditori locali e la comunità rumena stabilita all’estero. Secondo la Commissione Europea, i servizi aerei della società erano, inoltre, difficili da riprodurre, in quanto le altre compagnie aeree low cost erano poco, se non addirittura per nulla, presenti sulla maggior parte delle rotte offerte dalla società e quest’ultima occupava quindi una nicchia che non era sfruttata da altre compagnie aeree low cost sul mercato rumeno. In conclusione, i giudici sanciscono che la Commissione Europea ha giustamente constatato che, in caso di uscita della società dal mercato, sarebbe esistito il rischio concreto di interruzione di taluni servizi di trasporto aereo di passeggeri, considerati importanti e difficili da riprodurre nelle circostanze particolari del caso di specie, di modo che l’aiuto di Stato perseguiva un obiettivo di interesse comune. (Sentenza del 29 marzo 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)

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