I giudici sottolineano la necessità che emergano danni conseguenziali provocati dall’arrivo in ritardo dell’aereo
Il ritardo del volo di ritorno a chiusura del viaggio da sogno alle Maldive è potenzialmente sufficiente per riconoscere un risarcimento al turista. Fondamentale, però, valutare se vi siano davvero state conseguenze dannose provocate dal mero ritardo, anche tenendo presente che comunque il volo è stato effettuato. In questa vicenda, osservano i giudici, ci si trova di fronte ad un adempimento ritardato, e, dunque, inesatto, poiché la prestazione non è mancata ma differisce da quella concordata nel contratto, ed attesa dal turista, in relazione ad una dimensione fondamentale, quella temporale. Ciò significa che il danno risarcibile non può che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi eventualmente perduti a causa del ritardo e con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari per il turista. Per inquadrare questi cosiddetti danni conseguenziali, però, è fondamentale, spiegano i giudici, che il turista metta sul tavolo prove rilevanti. Solo successivamente sarà possibile provvedere al risarcimento.