Decisivo il documento con cui l’amministrazione finanziaria ha certificato la variazione di domicilio fiscale del contribuente
Non valida la cartella di pagamento notificata presso il domicilio fiscale corrispondente alla risultanza anagrafica se il contribuente ha eletto un diverso domicilio fiscale. Fondamentale il provvedimento dell’amministrazione finanziaria relativo alla variazione, su proposta del contribuente, del domicilio fiscale nel luogo da lui utilizzato per esercitare la propria attività professionale. Alla luce di tale documento, allora, va applicato il principio secondo cui, laddove vi è stata, da parte del contribuente, una valida elezione di domicilio, e preso atto della precipua funzione della elezione in rapporto alla ricezione degli atti tributari, allora, per l’amministrazione finanziaria non residua altra possibilità in sede di notificazione che fare riferimento all’indirizzo indicato come domicilio fiscale. E ciò comporta l’invalidazione della notificazione dell’atto impositivo eseguita, come nella vicenda in esame, alla residenza anagrafica del contribuente, ossia in luogo diverso dal domicilio da lui eletto. (Ordinanza 30232 del 27 ottobre 2021 della Cassazione)