Niente diritto di abitazione nella casa di famiglia per il coniuge superstite se l’immobile è in comproprietà con una terza persona
Se un coniuge muore, a quello superstite può essere negato il diritto di abitazione nella casa utilizzata durante il matrimonio, se però l’immobile è in comproprietà con terze persone. Respinta, nella vicenda in esame, la richiesta avanzata da una vedova. I giudici chiariscono che il diritto di abitazione, ipotizzato dalla donna, non può nascere se, come in questo caso, l’esigenza abitativa non può soddisfarsi, essendo l’immobile appartenente anche ad estranei. Per ulteriore chiarezza, comunque, i giudici precisano che l’ipotesi della casa comune è riferita esclusivamente alla comunione con l’altro coniuge. Ciò comporta che se vi è un comproprietario dell’immobile sono allora esclusi i presupposti per la nascita del diritto di abitazione, in quato non è realizzabile l’intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge superstite il godimento pieno del bene oggetto del diritto. Di conseguenza, viene meno il diritto di abitazione, non essendovi la possibilità di soddisfare l’esigenza abitativa, essendo l’immobile proprietà anche di una terza persona. (Ordinanza 29162 del 20 ottobre 2021 della Cassazione)