Necessaria la segnalazione agli automobilisti anche per il rilevatore di velocità installato sulla vettura dei vigili urbani

Vittoria piena per l’automobilista sanzionato per eccesso di velocità. Illegittima la multa

Necessaria la segnalazione agli automobilisti anche per il rilevatore di velocità installato sulla vettura dei vigili urbani

Illegittima la multa per eccesso di velocità se il rilevamento è effettuato tramite uno ‘scout speed’ – installato, in questo caso, a bordo di un veicolo in dotazione ai vigili urbani – non adeguatamente segnalato. Inutili le obiezioni proposte dal Comune. Vittoria piena per l’automobilista, che può tirare un sospiro di sollievo, nonostante il dato rilevato dall’apparecchio utilizzato dai vigili urbani. I giudici ricordano, normativa alla mano, che in caso di postazione mobile i dispositivi di segnalazione luminosi debbono essere installati a bordo dei veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Inoltre, i dispositivi di segnalazione del rilevatore di velocità, se installati su autovetture, debbono presentare iscrizioni sintetiche – “controllo velocità” o “rilevamento velocità” – che possono essere contenute su una sola riga. A spazzare via ogni dubbio, infine, è il riferimento al decreto ministeriale che contempla, sottolineano i giudici, la possibilità di installare messaggi luminosi sulle autovetture dotate del dispositivo ‘scout speed’.

(Cass. civ., ord. n. 29595/2021)

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