L’accanito fumatore è l'unico responsabile dei danni causati dal fumo

La Corte d'Appello di Roma ha stabilito che, ai sensi dell’ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2050 c.c., uno smisurato consumo giornaliero di sigarette è sufficiente ad escludere ogni responsabilità dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Stato per i danni alla salute del fumatore

L’accanito fumatore è l'unico responsabile dei danni causati dal fumo

I danni da fumo. In seguito alla richiesta di risarcimento dei danni da parte di un fumatore accanito, a cui era stato diagnosticato, nel 2006, un tumore polmonare provocatogli dal fumo di combustione di sigarette, il Tribunale di Roma condannava l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a favore dell'attore.

Accertato che l'attore avesse cominciato a fumare nel lontano 1994, indotto in errore «dalla circostanza che la pubblicità delle sigarette c. d. light lo aveva spinto a ritenere che la dicitura light comportasse un'apprezzabile attenuazione della potenzialità nociva delle componenti del prodotto, che sarebbe stata assicurata da una riduzione quantitativa e non qualitativa dei principi attivi più pericolosi», e incrementandone il consumo fino all'anno 2000 con 30 sigarette al giorno, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che la suddetta pubblicità lo avesse in qualche modo spinto ad aumentare le sigarette fumate.

Ne consegue l'esclusione della sussistenza del collegamento causale tra tumore e consumo delle sigarette “light”.

 

Così deciso da App. Roma, sez. I, sent., 6 maggio 2021, n. 3376

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