La pandemia non può ‘obbligare’ l’istituto di credito a concedere il finanziamento al commerciante

Sacrosanta la possibilità per la banca di valutare con attenzione la fattibilità dell’operazione

La pandemia non può ‘obbligare’ l’istituto di credito a concedere il finanziamento al commerciante

La diffusione del Coronavirus, la conseguente pandemia e i problemi economici da essa provocati non bastano per legittimare a prescindere la richiesta di credito avanzata alla banca dal piccolo operatore economico, ossia, in questo caso, il titolare di un esercizio commerciale. Per i giudici, difatti, il diritto dell’istituto di credito di verificare la fattibilità dell’operazione non può essere derogato dalla situazione emergenziale. Ciò significa che non può esservi alcun automatismo nella procedura di concessione del credito, mentre è scevra da valutazioni discrezionali solo la concessione della garanzia dello Stato, al ricorrere, ovviamente, delle condizioni di legge. Va sempre salvaguardata, in sostanza, la libera iniziativa economica, intesa anche nel senso della decisione di un operatore economico sulla possibilità di stipulare o meno un contratto con un soggetto. I giudici precisano poi che la normativa emergenziale punta sì ad agevolare l’accesso al credito per soggetti pregiudicati dalle conseguenze negativa della pandemia, ma ciò va bilanciato con la necessità che i finanziamenti riguardino soggetti economici dotati dei necessari requisiti di affidabilità e che quindi appaiano nelle condizioni di poter rimborsare le somme ricevute. (Ordinanza del 7 agosto 2021 del Tribunale di Brindisi)

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