Evidente per i giudici il grave inadempimento attribuibile ai venditori dell’immobile
La natura abusiva degli interventi edilizi apportati all’immobile e risultati essere non sanati e non sanabili, con difformità rispetto alla planimetria catastale e con diniego della concessione di un mutuo – formalmente previsto nel contratto preliminare di acquisto – da parte dell’istituto bancario, rende legittima l’azione giudiziaria proposta da parte degli acquirenti rimasti a bocca asciutta nei confronti dei venditori. Fondamentale il richiamo al principio secondo, in materia di preliminare di vendita di immobile, costituisce inadempimento di non scarsa importanza, tale da giustificare il recesso dal contratto del promittente acquirente – che può ottenere la restituzione del doppio della caparra versata –, il comportamento del promittente alienante che propone in vendita un immobile abusivo, privo dei requisiti richiesti per la sua commerciabilità e al di fuori di ogni possibilità di regolarizzazione. Nella vicenda in esame, perciò, gli acquirenti hanno il diritto non solo di riavere indietro la caparra, cioè circa 35.000 euro, ma anche un risarcimento, quantificato in oltre 11.000 euro. (Ordinanza 28294 del 15 ottobre 2021 della Cassazione)