Informazioni adeguate anche per gli investitori dipendenti di banca

Possibile il ristoro economico per le insufficienti comunicazioni da parte dell’istituto di credito

Informazioni adeguate anche per gli investitori dipendenti di banca

Lavorare in banca e poter reperire facilmente informazioni su uno Stato in crisi – l’Argentina, nello specifico – non basta a ridurre il diritto come investitori ad ottenere dal proprio istituto di credito un’adeguata informazione sull’investimento che stanno per mettere in atto. Plausibile, quindi, per loro un ristoro economico. Smentita in Cassazione la valutazione compiuta dai giudici di secondo grado, i quali, pur avendo riscontrato una carenza probatoria da parte della banca nel fornire un’informazione adeguata agli investitori, hanno comunque ritenuto che le informazioni su uno Stato possono essere facilmente reperibili, attingendo a fonti largamente diffuse, e che questo ragionamento vale ancor di più quando, come in questo caso, gli investitori sono dipendenti della banca e sono perciò in contatto con colleghi professionalmente attrezzati per fornire loro suggerimenti e consigli. Per i giudici di secondo grado la banca non avrebbe potuto fornire maggiori informazioni rispetto a quelle che erano di dominio pubblico e già in possesso degli investitori. Per i giudici della Cassazione, invece, l’istituto di credito ha comunque da rispettare i propri obblighi informativi in materia di investimenti a rischio in obbligazioni, e la mancanza di un’informativa adeguata è rilevante a prescindere. 

(Cass. civ., ord. n. 27212/2021)

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