Fondamentale il richiamo all’impegno del legislatore a garantire la presenza dei genitori accanto ai figli
Gioia doppia per la neomamma: ha partorito due gemelle. Conseguente il doppio periodo di congedo parentale, accordatogli dal datore di lavoro – un istituto scolastico –. Sacrosanto però anche il diritto a percepire la prevista retribuzione – per intero per i primi trenta giorni e al 30 per cento per i successivi cinque mesi – per entrambi i periodi di congedo. Illegittima, sanciscono i giudici, la decisione della scuola che alla dipendente neomamma aveva pagato solo il primo periodo di congedo parentale. Già i giudici di Appello avevano affermato che in caso di parto gemellare si deve ritenere che il legislatore ha inteso assicurare non solo la duplicazione del periodo di congedo ma anche garantire i benefici di carattere retributivo che rendono possibile l’espletamento dell’attività genitoriale tutelata. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Cassazione: i magistrati di terzo grado ribadiscono che il legislatore ha inteso garantire la presenza dei genitori accanto ai figli e tale garanzia non può dirsi concretamente realizzata se non attraverso il riconoscimento del relativo trattamento economico. E ciò vale anche in caso di parto gemellare. (Ordinanza 32564 dell’8 novembre 2021 della Cassazione)