Domanda di rimborso del credito d’imposta: già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale
Quanto al termine prescrizionale, il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale
La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (‘RX4’), la quale configura formale esercizio del diritto. Quanto al termine prescrizionale, il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale. Pertanto, non è applicabile il termine biennale di decadenza, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso. I giudici richiamano i principi fissati di recente in materia di rimborso anomalo rispetto ad una società di fatto, ritenuta dall'ufficio decotta o inattiva, e sulla base di un credito oramai cristallizzato. I giudici aggiungono poi che, trattandosi, nel caso specifico, di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la domanda è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche, e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo, non essendo neppure necessaria la presentazione del modello ‘VR’ che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito, e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso. (Sentenza del 6 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata)