Disapplicata la sospensione del giudice se l’atto è in violazione del diritto dell’Unione Europea
Paletto fissato dai giudici comunitari chiamati a prendere in esame il caso relativo alla risoluzione con cui nel novembre del 2020 la sezione disciplinare della Corte Suprema polacca ha autorizzato l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice di un Tribunale regionale, sospendendolo dalle sue funzioni e riducendo la sua retribuzione per la durata della sospensione
Gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti a disapplicare un atto che dispone, in violazione del diritto dell’Unione Europea, la sospensione di un giudice dalle funzioni. Questo il paletto fissato dai giudici comunitari, chiamati a prendere in esame il caso relativo alla risoluzione con cui nel novembre del 2020 la sezione disciplinare della Corte Suprema polacca ha autorizzato l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice di un Tribunale regionale, sospendendolo dalle sue funzioni e riducendo la sua retribuzione per la durata della sospensione. I giudici comunitari hanno osservato che la risoluzione presa in esame è fondata su disposizioni nazionali dichiarate contrarie al Trattato sull’Unione Europea in quanto esse hanno trasferito alla sezione disciplinare, la cui indipendenza e imparzialità non erano garantite, la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento delle funzioni dei giudici, come l’avvio di un procedimento penale a carico di questi ultimi. In sostanza, tenuto conto dell’autorità del provvedimento con cui si accerta l’inadempimento di uno Stato nonché dell’efficacia diretta di tale disposizione e del principio del primato del diritto dell’Unione Europea, gli organi giurisdizionali - polacchi, in questo caso specifico - sono tenuti a garantire il rispetto di detta disposizione e di tale accertamento e sono chiamati a trarne tutte le conseguenze, anche in mancanza di provvedimenti legislativi nazionali. A tal fine, gli organi giurisdizionali nazionali devono disapplicare un atto, quale la risoluzione della sezione disciplinare della Core Suprema polacca, qualora ciò sia indispensabile per garantire il primato del diritto dell’Unione Europea. I giudici comunitari concludono, infine, ribadendo che né le disposizioni nazionali che vietano agli organi giurisdizionali nazionali, a pena di sanzioni disciplinari, di esaminare il carattere vincolante della risoluzione adottata dalla sezione disciplinare, né la giurisprudenza di una Corte Costituzionale che non consenta un siffatto esame, possono ostare alla disapplicazione di tale risoluzione. Il primato del diritto dell’Unione Europea impone la disapplicazione di qualsiasi disposizione e di qualsiasi giurisprudenza nazionale contraria a tale diritto. Parimenti, il fatto che un giudice nazionale disapplichi tali disposizioni o tale giurisprudenza nazionali non può giustificare la sussistenza di una sua responsabilità disciplinare. (Sentenza del 13 luglio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)