Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo

Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro

Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo

Niente indennizzo per l’eccessiva durata del procedimento giudiziario se è irrisorio – poco sopra i 1.500 euro – il danno lamentato dai ricorrenti e se questi ultimi sono per giunta avvocati. Confermate in Cassazione le valutazioni compiute in Appello, laddove si è innanzitutto posta in evidenza l’irrisorietà del danno lamentato, ossia 1.003 euro e 77 centesimi quanto alle spese più 500 euro come risarcimento del danno. I giudici di secondo grado avevano anche posto in rilievo le condizioni personali dei ricorrenti, desunte dalla loro qualifica professionale di avvocati. Per i giudici della Cassazione, però, va ribadito che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, anche alla luce delle condizioni personali della parte. Per quanto concerne infine il riferimento alla professione dei ricorrenti, i giudici osservano che essi avrebbero potuto limitarsi a proporre istanza di correzione, senza portare ulteriormente avanti il processo.

(Cass. civ., n. 23283/2021)  

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