Compravendita inserita in una più ampia evasione dell’IVA: il cessionario non perde in automatico il diritto di detrazione

Fondamentale il riferimento alla una esigenza di tutela della buonafede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato con il diniego del diritto di detrazione se non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione incriminata si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore

Compravendita inserita in una più ampia evasione dell’IVA: il cessionario non perde in automatico il diritto di detrazione

A fronte di un’operazione di compravendita di carburante, la circostanza che l’operazione si inserisca, come poi accertato, in una fattispecie fraudolenta di evasione dell’IVA non comporta ineludibilmente per il cessionario la perdita del diritto di detrazione, in quanto è configurabile una esigenza di tutela della buonafede del soggetto passivo, il quale, precisano i giudici, non può essere sanzionato con il diniego del diritto di detrazione se non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione incriminata si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella effettuata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA. I giudici aggiungono che la prova della buonafede coincide con quella di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto, non permettendo una diversa conclusione neppure gli accertamenti eventualmente effettuati ed attesa l’inesigibilità di ulteriori e più approfondite verifiche. (Sentenza del 13 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo)

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