Cessione di un ramo d’azienda: cessionario responsabile in solido per imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti
I giudici precisano poi che l’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento del ramo d’azienda, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza
A fronte di una operazione di cessione di un ramo d’azienda, il cessionario è, normativa alla mano, responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. I giudici ricordano poi che, sempre normativa alla mano, l’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento del ramo d’azienda, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. Di conseguenza, la responsabilità del cessionario non è di tipo tributario, ma si tratta di una mera obbligazione accessoria di tipo ordinario, e quindi soggiace al termine ordinario decennale, atteso peraltro che tutte l’attività di accertamento e iscrizione a ruolo nei termini di legge devono essere compiute solo nei confronti del cedente, quale soggetto passivo di natura tributaria. (Sentenza del 13 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo)