Cedere la vettura in ‘conto vendita’ alla cessionaria non esclude automaticamente il pagamento del bollo

Fondamentale che il rivenditore provveda alle dovute comunicazioni. Senza questo passaggio, però, il proprietario deve comunque pagare il bollo

Cedere la vettura in ‘conto vendita’ alla cessionaria non esclude automaticamente il pagamento del bollo

Cedere la propria vettura in ‘conto vendita’ alla concessionaria non basta per liberarsi dall’obbligo di pagare la relativa imposta di bollo. Fondamentale, difatti, che il rivenditore inserisca la vettura ritirata nell’elenco delle esenzioni e lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa, all’organo presto dalla Regione al controllo della tassa automobilista. Senza questo passaggio, quindi, non si interrompe l’obbligo del pagamento del bollo per il proprietario dell’auto affidata in ‘conto vendita’ alla concessionaria. Nella vicenda esaminata dai giudici è emerso proprio l’inadempimento del titolare della concessionaria. Questo dettaglio però non salva affatto il proprietario dell’automobile dalla pretesa avanzata dall’Agenzia delle Entrate. I giudici tributari di secondo grado evidenziano che il rivenditore non ha effettuato la dovuta comunicazione e quindi va confermata, così come richiesto dalla Regione, la debenza del tributo da parte del proprietario del veicolo, proprietario che, peraltro, era tenuto a verificare l’effettività della comunicazione ad opera della concessionaria. Legittima, di conseguenza, anche l’applicazione della sanzione amministrativa. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici precisano che se l’auto affidata alla concessionaria rimane però invenduta, e il proprietario torna in possesso del veicolo, allora egli è tenuto a pagare anche i bolli arretrati. (Sentenza 1169/2021 della Commissione tributaria regionale delle Marche)

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