Catalogabile come comunicazione al pubblico la diffusione di un’opera musicale come sottofondo in un mezzo di trasporto passeggeri

Discorso differente, invece, nel caso della mera installazione, a bordo di un mezzo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione e, se del caso, di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo

Catalogabile come comunicazione al pubblico la diffusione di un’opera musicale come sottofondo in un mezzo di trasporto passeggeri

La diffusione di un’opera musicale come sottofondo in un mezzo di trasporto passeggeri costituisce una comunicazione al pubblico, alla luce del diritto dell’Unione Europea. Discorso differente, invece, nel caso della mera installazione, a bordo di un mezzo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione e, se del caso, di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame le istanze di due organismi rumeni di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel settore musicale, istanze contro un vettore aereo e contro una società rumena di trasporto ferroviario, istanze dirette ad ottenere il pagamento di remunerazioni dovute e di penali per la diffusione, senza licenza, di opere musicali a bordo di aerei e di vagoni passeggeri. In sostanza, la diffusione in un mezzo di trasporto passeggeri di un’opera musicale come sottofondo costituisce una comunicazione al pubblico. Di conseguenza, il diritto dell’Unione Europea osta a una normativa nazionale che stabilisce una presunzione semplice di comunicazione al pubblico di opere musicali fondata sulla presenza di sistemi di sonorizzazione nei mezzi di trasporto. I giudici ricordano anzitutto che gli Stati riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Gli autori dispongono infatti di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utilizzatori della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utilizzatori potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima. Nel caso preso in esame, i giudici rilevano che la diffusione in un mezzo di trasporto passeggeri, da parte dell’operatore di tale mezzo di trasporto, di un’opera musicale come sottofondo costituisce un atto di comunicazione al pubblico di tale opera, dal momento che, da un lato, così facendo, detto operatore interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta. Infatti, in mancanza di tale intervento, i suddetti clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa. Dall’altro, tale opera è diffusa a tutti i gruppi di passeggeri che, simultaneamente o in successione, hanno preso tale mezzo di trasporto. Per contro, la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce di per sé un atto di comunicazione. Il diritto dell’Unione Europea osta, di conseguenza, a una normativa nazionale che stabilisce una presunzione semplice di comunicazione al pubblico fondata sulla presenza di sistemi di sonorizzazione nei mezzi di trasporto. Infatti, una tale normativa può condurre a imporre il pagamento di una remunerazione per la mera presenza di tali sistemi nei suddetti mezzi di trasporto, anche in assenza di qualsiasi atto di comunicazione al pubblico. (Sentenza del 20 aprile 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)  

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